• Contratto di locazione transitorio, quando si può fare

    Quali sono i requisiti da rispettare

    20/10/2023 Autore: Redazione Idealista

    L’articolo 5 della Legge sulle locazioni abitative (D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431) regolamenta il contratto di locazione a uso transitorio. Tale tipologia contrattuale, di natura transitoria per l’appunto, soddisfa le “particolari esigenze delle parti”, può avere una durata minima di 30 giorni e una durata massima di 18 mesi. La sua stipula conviene quando il locatario è una persona che necessita di un’abitazione per periodi di tempo limitati, principalmente per esigenze di studio o lavoro. Ma, nel dettaglio, il contratto di locazione transitorio quando si può fare? Vediamolo insieme.

    Come chiarito dal Sole 24 Ore in risposta a un quesito, “il contratto di locazione a uso transitorio – introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge 431/1998 – è pensato per chi non vuole impegnarsi in un accordo pluriennale, avendo una durata massima pari a 18 mesi senza possibilità di rinnovo”. La stipula di questo particolare contratto di locazione è possibile a patto che si soddisfino determinati requisiti.

    Quali sono le motivazioni per un contratto transitorio?

    Il primo e più importante è l’esigenza transitoria, che deve essere dimostrata da almeno una delle due parti. L’esigenza transitoria deve essere provata “attraverso una dichiarazione e apposita documentazione” da allegare al contratto. Se tale esigenza non viene provata, il contratto transitorio si trasforma in un contratto ordinario 4+4. 

    Un altro requisito riguarda il canone. In particolare, l’importo del canone di locazione, come stabilito da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere concordato nei Comuni con più di 10mila abitanti, a meno che la durata della locazione non sia inferiore ai 30 giorni. 

    C’è poi la possibilità di stipulare contratti transitori con durata inferiore a 30 giorni senza l’obbligo di registrazione. In questi casi, “i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori (anche se sottoscritti in Comuni con più di 10mila abitanti) sono frutto della libera contrattazione tra le parti” e non c’è per locatore e conduttore “l’onere di allegare l’esigenza transitoria, che va comunque indicata optando fra le possibilità previste dall’accordo territoriale a cui si fa riferimento”. 

    Esiste infine la possibilità di stipulare un contratto transitorio per studenti universitari fuorisede, ossia iscritti a un corso di laurea o di formazione post laurea che risiedono in una città diversa da quella in cui è ubicato l’ateneo. Questo particolare contratto, rispetto al contratto transitorio classico, “prevede una durata maggiore, compresa tra 6 mesi e 3 anni, con rinnovo automatico di pari periodo alla prima scadenza”. 

     

    Articolo visto su (Il Sole 24 Ore)
     

    https://www.ilsole24ore.com/art/via-libera-contratto-d-affitto-transitorio-soltanto-se-e-motivato-AFDNVcEB

     

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