• Prezzo valore per gli immobili acquistati all’asta, i chiarimenti del Fisco

    02/11/2023 Autore: Articolo visto su (Fisco Oggi) “Prezzo valore” per immobile all’asta

     

    È possibile calcolare le imposte di registro sul cosiddetto prezzo valore per gli immobili acquistati all’asta? A fornire una risposta a questa domanda è stato il Fisco. Si ricorda che chi acquista un immobile, sia esso una prima o seconda casa, può scegliere il sistema del prezzo valore per la tassazione dell’atto di compravendita. Ad introdurlo è stato l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005. Si tratta di un regime di favore che prevede la tassazione degli atti di trasferimento degli immobili sulla base del valore catastale degli stessi, calcolato mediante la rivalutazione delle rendite catastali in base ai coefficienti moltiplicatori.

    Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “In caso di acquisto di un immobile tramite asta giudiziaria, ipotizzando che il prezzo di aggiudicazione sia superiore al valore catastale, è possibile chiedere di calcolare le imposte di registro sul valore catastale (c.d. prezzo valore) piuttosto che sul prezzo di aggiudicazione?”.

    Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che è possibile chiedere di calcolare le imposte di registro sul valore catastale (prezzo valore) piuttosto che sul prezzo di aggiudicazione in caso di acquisto di un immobile tramite asta giudiziaria, ipotizzando che il prezzo di aggiudicazione sia superiore al valore catastale. Attenzione però: devono sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione del sistema del prezzo valore. 

     

    Ma quando è possibile applicare il prezzo valore? Lo si può applicare, ad esempio, per l’acquisto di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

    Prezzo valore, cosa è

    Come sottolineato dal Fisco, il sistema del prezzo valore prevede che la base imponibile, per il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.

    Il Fisco ha ricordato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 15 gennaio 2014 tale possibilità risulta estesa anche alle ipotesi in cui il trasferimento avvenga in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.

    La richiesta dell’acquirente di voler usufruire del sistema del prezzo valore e le previste dichiarazioni devono essere formulate, in ogni caso, prima della registrazione del provvedimento giudiziale.

    Quando si può chiedere il prezzo valore? 

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il prezzo valore si applica alle vendite assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse quelle soggette a Iva) in cui l’acquirente sia una persona fisica (che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali).

     

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