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Case per affitti brevi, messa a norma antincendio in sei tappe
Definitive le nuove regole inserite nel Dl anticipi. Attrezzature, informazione, sanzioni: come prepararsi in attesa che del ministero Turismo definisca codice nazionale
Estintori idonei, rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. È quanto i locatori di abitazioni utilizzate per fini turistici o affitti brevi devono prepararsi ad installare per non incorrere in sanzioni e per ricevere il Codice identificativo nazionale (Cin), diventato obbligatorio. È l’effetto della legge di conversione del Dl Anticipi, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” del 16 dicembre. Il provvedimento va a delineare nuovi obblighi per gli affitti turistici, compresi quelli che utilizzano i servizi dei portali pensati per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di alloggi. Le nuove prescrizioni sull’installazione di presidi per la sicurezza, nel testo approvato in Commissione Bilancio al Senato, erano state limitate alle attività di locazione svolte in forma imprenditoriale. Ma tali obblighi, con un intervento in Aula, sono poi stati ampliati andando a coinvolgere tutti gli immobili dati in locazione turistica o oggetto di affitti brevi, qualsiasi sia la forma di gestione, imprenditoriale o non imprenditoriale. La versione ampia dei nuovi oneri è stata confermata, dunque, nel testo definitivo. Bisogna attivarsi, dunque, considerando che i nuovi obblighi non vanno in vigore subito, ma dopo 60 giorni dalla pubblicazione in “Gazzetta” dell’avviso che attesta l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico che il ministero del Turismo deve predisporre per l’assegnazione dei Cin, il codice univoco che, con finalità anti-evasione e pro-concorrenza, identificherà ciascuna abitazione messa a disposizione per i viaggiatori e ogni struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extralberghiera. Per gli appartamenti turistici in condominio le nuove regole sulla sicurezza ne incrociano altre già vigenti, che impongono un’attenzione particolare alle procedure di evacuazione in caso di emergenza.
I nuovi obblighi sulla sicurezza per i locatori
1/Rivelatori di gas
In caso di locazioni turistiche e affitti brevi, nelle abitazioni bisogna installare dei rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. I rivelatori di gas combustibili servono a prevenire gli incendi e le esplosioni che potrebbero essere causati da una fuga di gas: quando questo raggiunge un certo livello si attiva un segnale acustico e visivo che avverte gli inquilini. I rivelatori non comportano grandi spese o lavori impiantistici, ma devono essere “sensibili” al tipo di gas che viene utilizzato nell’appartamento. È fondamentale, dunque, ben posizionare i presidi. Se si utilizza Gpl, ad esempio, bisogna considerare che si tratta di un gas pesante che stratifica nella parte bassa dell’ambiente, per cui il rivelatore andrà posizionato non troppo distante dal pavimento. Caso opposto per il gas naturale, che è meno denso rispetto all’aria, quindi si accumula verso il soffitto, per cui il rivelatore andrà installato in alto. Quanto al monossido di carbonio, l’obiettivo è rilevare e avvertire della presenza del gas “killer” che può generarsi, per insufficiente ventilazione, dall’uso, ad esempio, di stufe a legna o a gas, di caminetti e caldaie.
2/Estintori
Quanto agli estintori portatili, questi devono essere a norma, omologati e sottoposti a verifiche e controlli periodici da parte di personale esperto e qualificato. Vanno installati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree a maggior rischio d’incendio. Deve essere installato almeno un estintore ogni 200 mq di pavimento (minimo uno per piano). Per scegliere quelli idonei, si fa riferimento al decreto del ministero dell’Interno del 3 settembre 2021 (detto anche “Mini-Codice”), ossia il decreto che ha contribuito ad innovare le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Questo Dm dà indicazioni aggiuntive: ogni estintore deve avere una carica (quantità di agente estinguente) di almeno 6Kg o 6 litri e una capacità estinguente non inferiore a “13A”. Quest’ultima è un’indicazione che si trova sull’etichetta dell’estintore, che sta a indicare che la sostanza contenuta è adatta a spegnere fuochi di classe A, ossia generati da combustibili solidi (esclusi i metalli), come il legno, la carta, i materiali tessili. Quanto al numero associato alla lettera “A”, questo indica la grandezza del focolaio che l’estintore è in grado di spegnere. Maggiore è il numero e maggiore è la grandezza del focolaio, ossia la quantità di materiale che potrà essere estinta. Se c’è la possibilità che possano generarsi incendi che coinvolgano apparecchiature in tensione, gli estintori devono anche essere idonei a tale uso.
3/L’informazione (prevenzione e gestione emergenze)
Per le abitazioni turistiche ci sono anche precise informazioni che il locatore deve trasferire all’ospite. Questo per effetto di alcune prescrizioni che sono in vigore dal 30 settembre 2022. Il riferimento è alle norme sulla sicurezza antincendio nei condomìni (Dm 25 gennaio 2019), che obbligano a pianificare le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e ad individuare piccole precauzioni affinché non vengano compiute azioni che possano incrementare il rischio di incendio. Più nel dettaglio, queste norme, emanate dal ministero dell’Interno, attribuiscono compiti specifici agli amministratori di condominio affinché vengano pianificate le azioni da intraprendere in caso di incendio e vengano identificati i divieti e le precauzioni da seguire nell’uso quotidiano delle parti comuni con l’obiettivo di non alterare le condizioni di sicurezza, ad esempio, garantendo la piena fruibilità delle vie d’esodo (che devono essere sempre sgombere e prive di ostacoli alla circolazione delle persone), nonché la corretta chiusura di eventuali porte tagliafuoco. Tale normativa prevede delle misure gestionali per gli stabili di altezza antincendio a partire da 12 metri. L’altezza antincendio misura – va specificato – la distanza che va dal piano esterno più basso (ad esempio la strada su cui affaccia l’edificio) fino all’apertura più alta (davanzale o balcone) dell’ultimo piano abitabile o agibile, ad esclusione delle bucature dei vani tecnici. Gli occupanti, ossia anche gli ospiti delle abitazioni date in locazione per finalità turistiche, devono osservare le precauzioni e i divieti individuati dall’amministratore e conoscere quali sono le azioni da seguire in caso di emergenza. Devono, ad esempio, sapere quali numeri chiamare in caso di emergenza e quali informazioni fornire per consentire un efficace soccorso. Se gli ospiti hanno limate capacità motorie bisognerà istruirli su cosa, in merito, prevedono le indicazioni sulla gestione inclusiva dell’emergenza. Dunque, il locatore deve informare gli ospiti occasionali sulle procedure di emergenza da seguire in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive da osservare.
4/Gli imprenditori soggetti alla Scia
I locatori che gestiscono abitazioni turistiche in forma imprenditoriale devono presentare la Scia allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), pena l’applicazione di una sanzione che può variare, in base alla dimensione dell’immobile, da 2mila a 10mila euro. Le disposizioni allargano anche il perimetro d’azione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), estendendo agli affitti brevi e alle locazioni a fini turistici l’obbligo di comunicare alla questura le generalità dell’ospite (che, per essere accolto, deve essere munito di un regolare documento di identità).
5/Il Cin assegnato dal ministero
Ad assegnare il Cin, tramite una procedura automatizzata, è il ministero del Turismo. I codici già assegnati dalle regioni e dalle province autonome dovranno essere riformulati aggiungendo un prefisso fornito dal ministero. Prima di richiedere il Cin, il locatore deve essere in regola con tutti gli adempienti che la legge di conversione del Dl Anticipi ha introdotto. Infatti, nell’istanza telematica il gestore delle case turistiche dovrà attestare (con dichiarazione sostituiva) la sussistenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla legge. Anche la ricodificazione, secondo il sistema nazionale, dei codice identificativi regionali, provinciali e locali è subordinata al rispetto delle nuove misure di sicurezza.
6/Le sanzioni
I locatori che non rispettano gli obblighi relativi alla sicurezza vanno incontro a sanzioni. Alle abitazioni ad uso turistico con impianti non a norma, se gestite in forma imprenditoriale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale. Se non si installano i rivelatori di gas o gli estintori la sanzione va da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione accertata. Il controllo e la verifica dell’applicazione delle sanzioni amministrative spettano al Comune. Non solo, le abitazioni non a norma sul fronte sicurezza, non potendo ottenere il Cin, sono esposte anche alle sanzioni per omesso ricevimento del codice unico. Gli appartamenti (o loro porzioni) privi di codice sono puniti con una multa che oscilla tra gli 800 e gli 8mila euro; la mancata esposizione del Cin all’esterno dello stabile e la mancata indicazione negli annunci di locazione costa dai 500 ai 5mila euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile o della struttura. Se la normativa regionale prevede sanzioni ad hoc diverse, quelle prevalgono su quelle stabilite dalla legge Anticipi.
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