-
Approvato il codice unico europeo per gli affitti brevi turistici
In data 18 marzo l'Unione Europea ha approvato il codice unico per gli affitti brevi turistici, aumentando così anche la trasparenza nel settore degli affitti di breve durata.
Il 18 marzo scorso l'UE ha approvato il codice unico europeo sugli affitti brevi a destinazione turistica, il testo è atteso ora sulla Gazzetta dell'Unione per la definitiva entrata in vigore che renderà le regole operative in 24 mesi.
Sullo stesso tema l'Italia sta ancora mettendo a punto il codice CIN in base alle nuove norme per il settore della ricezione breve dei turisti, Leggi Locazioni brevi e turistiche: codice CIN e sanzioni.
Il regolamento prevede la realizzazione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, con l'obiettivo di contenere informazioni sul mercato e di aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online uguale per tutti gli stati membri.
Nel nuovo regolamento UE sarà previsto un processo di registrazione attraverso il quale gli host individueranno le proprietà, comunicando: indirizzo, tipo di unità, numero di posti letto, identità del locatore, ed ulteriori dati. A registrazione ultimata verrà rilasciato un numero di registrazione identificativo dell'immobile da inserire in un registro pubblico, utile per affittarlo e semplificando i controlli da parte delle autorità.
l'obiettivo è di incrociare le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7 che consente di tracciare le informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione.
Locazioni brevi: di che cosa si tratta?
Secondo l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le locazioni brevi sono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.
Le locazioni brevi devono pertanto avere ad oggetto esclusivamente immobili ad uso abitativo e quindi unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione.
Nelle locazioni brevi il contratto non può avere durata superiore a trenta giorni, tale termine viene considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale.
TAGS: Affitti brevi marina di pietrasantaaffitti brevi versiliaaffitti brevi tonfanoaffitti brevi forte dei marmicodice identificativo nazionalecodice identificativo unione europeacodice CINIndietro