• Locazioni brevi e/o con finalità turistiche - CIN Codice Identificativo Nazionale

    04/09/2024

    Gentili Clienti,

    con l’auspicio che abbiate trascorso, per chi di voi ha potuto, delle serene e riposanti vacanze, con la presente vi aggiorno su unimportante novità per il settore immobiliare. 


    Locazioni brevi e/o con finalità turistiche 
    Recentemente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo (previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023 – noto come Decreto Anticipi) che attesta l’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) e del portale telematico del MITUR finalizzato all’assegnazione del CIN - Codice Identificativo Nazionale.
     
    Nella Banca Dati Nazionale si accede tramite spid o carta d'identità digitale, in ogni caso, la procedura per il rilascio del CIN è molto semplice e intuitiva  ma per chi incontrasse difficoltà, sul sito del Ministero del Turismo sono attivi una serie di appositi canali di assistenza ed esaustive Faq https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/

    Da ora chiunque proponga locazioni brevi (inferiori, cioè, ai 30 giorni) o per finalità turistiche è obbligato ad avere ed esporre il CIN, prodotto dalla piattaforma del Ministero, quale numero identificativo che deve sempre essere esposto sia negli annunci pubblicitari, sia all’esterno della casa o del condominio in cui è presente l'immobile che si vuole affittare.
     
    È importante sottolineare che sono concessi 60 giorni da oggi, ovvero al massimo entro il 2 novembre, per adeguarsi alle disposizioni del decreto-legge, che, non sono solo quelle relative agli adempimenti legati al CIN, ma, è bene ricordare, anche gli obblighi relativi alla dotazione, all’interno degli appartamenti, dei dispositivi per la sicurezza, ovvero, sia quelli di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio che di estintori portatili.
     
    Attenzione perché, dal 2 novembre, in caso di controlli, per i trasgressori  “scatteranno” multe piuttosto salateche possono infatti arrivare fino a 5mila euro in caso di mancata esposizione del CIN e addirittura fino a 8mila euro in caso di non possesso dello stesso CIN. Per chi invece non installa i dispositivi di sicurezza per la rilevazione di gas combustibili e gli estintori portatili la sanzione può arrivare a 6mila euro.

    L’istituzione del CIN, ovvero di un codice unico identificativo nazionale, è una proposta della FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali che ha la finalità sia di semplificare gli adempimenti, evitando inutili duplicati di codici regionali, sia di contrastare l’illegalità, il sommerso e l’abusivismo favorendo l’intermediazione e la gestione professionale garantita da noi agenti immobiliari, a differenza di quanto inserito nel testo di legge relativo ai dispositivi di sicurezza, tipici degli hotel e degli uffici, quale inutile norma inserita per “accontentare” qualche albergatore.

     

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